Introduzione
I buoni pasto sono titoli di pagamento nominativi, emessi in formato elettronico (e, ove previsto, anche cartaceo), che consentono l’acquisto di generi alimentari e pasti presso una rete di esercizi convenzionati (es. supermercati, ristoranti, bar, ecc.).
Sono nominativi, possono essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario e non sono cedibili, né convertibili in denaro. Possono beneficiare di tali buoni:
- i lavoratori dipendenti e i soggetti con contratti assimilati (compresi gli amministratori con compenso assimilato a reddito da lavoro dipendente), a titolo di benefit non monetario accessorio alla retribuzione;
- i titolari di partita IVA (imprenditori individuali o liberi professionisti), per l’acquisto personale, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale.
Trattamento fiscale per dipendenti e soggetti assimilati
Per i lavoratori subordinati e per i soggetti con redditi assimilati (es. amministratori), i buoni pasto rappresentano un vantaggio fiscale, in quanto parzialmente esenti da imposizione fiscale e contributiva, nel rispetto delle soglie previste dall’art. 51, comma 2, lett. c del TUIR:
- Buoni cartacei: esenzione fino a € 4,00 per ciascun giorno lavorativo;
- Buoni elettronici: esenzione fino a € 8,00 per ciascun giorno lavorativo.
Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto dei buoni pasto è integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e dell’IRAP, in quanto spesa per servizi sostitutivi di mensa. L’IVA applicata è in misura agevolata al 4% (per i buoni elettronici) ed è interamente detraibile.
Trattamento fiscale per imprenditori individuale
Gli imprenditori individuali possono acquistare buoni pasto per utilizzo personale dovendo dimostrare l’inerenza alla produzione del reddito ed all’attività aziendale ai sensi dell’art.109 TUIR. In questo caso la detrazione Iva sarà integrale ed il costo deducibile al 75%. L’utilizzo dei buoni pasto può inoltre rientrare tra le spese di rappresentanza con le seguenti limitazioni:
- Ai sensi dell’art. 109 TUIR anche tale spesa deve essere inerente, ovvero, logicamente connessa con la produzione di reddito e l’attività aziendale.
- La spesa è deducibile nella misura del 75% del costo effettivamente sostenuto, entro il limite complessivo di dette tipologie di spese generalmente del 1.5% dei ricavi annui, ai sensi dell’artt. 108 TUIR.
- La detrazione IVA è integrale.
Si precisa che non sono deducibili i costi per buoni pasto utilizzati per consumo personale non connesso all’attività imprenditoriale.
Trattamento fiscale per i lavoratori autonomi
Anche i lavoratori autonomi possono acquistare buoni pasto per uso proprio, allo stesso tempo sono soggetti a limitazioni del tutto simili a quelle previste per gli imprenditori individuali.
- Deducibilità nella misura del 75% del costo sostenuto ai fini dell’imposizione diretta, entro il limite del 2% dei compensi percepiti, ai sensi del nuovo articolo 54-septies, del TUIR;
- L’IVA è interamente detraibile, ove sussista inerenza all’attività professionale.
Analogamente a quanto previsto per le imprese individuali, le spese non direttamente collegate all’attività non sono deducibili.
Regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario non possono beneficiare né della deduzione del costo dei buoni pasto né della detrazione IVA, in quanto il reddito viene determinato in via forfettaria e non analitica, senza rilevanza delle spese sostenute.
Conclusioni
Riassumiamo tutte le casistiche nel seguente schema
Soggetto | Imposizione diretta | Imposizione indiretta | Note |
Dipendete o assimilato | Esente nel limite di 8/giorno (se elettronico) | ||
Amministratore con rapporto assimilato a lavoratore dipendente | Esente nel limite di 8/giorno (se elettronico) | ||
Impresa erogatrice verso dipendenti e collaboratori | Deducibile integralmente | Detraibile, IVA al 4% | |
Imprenditore individuale per uso personale | 75% del costo nel limite complessivo del 1.5 % dei ricavi se spesa di rappresentanza | Detraibile, IVA al 10% | Inerenza richiesta |
Lavoratore autonomo | 75% del costo nel limite complessivo del 2 % dei ricavi | Detraibile, IVA al 10% | Inerenza richiesta |
Regime Forfettario | Indeducibile | Indeducibile |