Circolare informativa del 16 giugno 2025- Scadenze Fiscali

 

Introduzione

Il Decreto-legge del 12 giugno 2025, ha prorogato dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 (con possibilità di ulteriore versamento entro il 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,40%) il termine per il versamento delle imposte sui redditi per l’anno 2024 per determinate categorie di soggetti, tra cui coloro che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) e i contribuenti in regime forfetario.

Restano invece confermate le scadenze ordinarie per gli altri contribuenti.

Schema di sintesi delle scadenze

Categoria di contribuente

Termine ordinario

Termine prorogato

Versamento con maggiorazione 0,40%

Persone fisiche NON titolari di P.IVA

30 giugno 2025

30 luglio 2025

Persone fisiche titolari di P.IVA

30 giugno 2025

21 luglio 2025 (ISA e forfetari)

20 agosto 2025 (ISA e forfetari)

Società di persone e società di capitali

30 giugno 2025

21 luglio 2025 (ISA e forfetari)

20 agosto 2025 (ISA e forfetari)

Soggetti ISA (compresi minimi e forfetari)

30 giugno 2025

21 luglio 2025

20 agosto 2025

Altri soggetti (non ISA, non forfetari)

30 giugno 2025

30 luglio 2025

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, i termini si applicano facendo riferimento al mese di chiusura dell’esercizio.

Modalità di versamento

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna imposta/contributo.

Possibilità di Rateazione delle Imposte sui Redditi 2024

Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprenditori, lavoratori autonomi, società di persone e capitali, inclusi soggetti ISA e forfetari) possono optare per il pagamento rateale delle imposte dovute a saldo per l’anno 2024 e a titolo di primo acconto 2025, incluse le addizionali IRPEF e i contributi previdenziali eccedenti il minimale.

Caratteristiche principali della rateazione:

Prima rata: Deve essere versata entro la scadenza ordinaria (30 giugno 2025) o, per chi beneficia della proroga, entro il 21 luglio 2025 (o 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,40%).

Rate successive: Le rate mensili successive alla prima vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese, completando il piano entro il 16 dicembre 2025.

Maggiorazione e interessi:

Se la prima rata viene versata dopo la scadenza ordinaria (ad esempio, il 30 luglio 2025), l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Sulle rate successive alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile, calcolati in misura forfetaria.

Numero massimo di rate: Il numero di rate non può superare il numero di mesi compresi tra la scadenza della prima rata e il 16 dicembre 2025.

Raccomandazioni operative

Vi invitiamo a trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria per la predisposizione delle dichiarazioni e contattare lo studio per ogni chiarimento o per valutare la rateizzazione dei versamenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e assistenza.

Breve guida ai buoni pasto

Introduzione

I buoni pasto sono titoli di pagamento nominativi, emessi in formato elettronico (e, ove previsto, anche cartaceo), che consentono l’acquisto di generi alimentari e pasti presso una rete di esercizi convenzionati (es. supermercati, ristoranti, bar, ecc.).

Sono nominativi, possono essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario e non sono cedibili, né convertibili in denaro. Possono beneficiare di tali buoni:

  • i lavoratori dipendenti e i soggetti con contratti assimilati (compresi gli amministratori con compenso assimilato a reddito da lavoro dipendente), a titolo di benefit non monetario accessorio alla retribuzione;
  • i titolari di partita IVA (imprenditori individuali o liberi professionisti), per l’acquisto personale, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale.

Trattamento fiscale per dipendenti e soggetti assimilati

Per i lavoratori subordinati e per i soggetti con redditi assimilati (es. amministratori), i buoni pasto rappresentano un vantaggio fiscale, in quanto parzialmente esenti da imposizione fiscale e contributiva, nel rispetto delle soglie previste dall’art. 51, comma 2, lett. c del TUIR:

  • Buoni cartacei: esenzione fino a € 4,00 per ciascun giorno lavorativo;
  • Buoni elettronici: esenzione fino a € 8,00 per ciascun giorno lavorativo.

Il costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto dei buoni pasto è integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e dell’IRAP, in quanto spesa per servizi sostitutivi di mensa. L’IVA applicata è in misura agevolata al 4% (per i buoni elettronici) ed è interamente detraibile.

Trattamento fiscale per imprenditori individuale

Gli imprenditori individuali possono acquistare buoni pasto per utilizzo personale dovendo dimostrare l’inerenza alla produzione del reddito ed all’attività aziendale ai sensi dell’art.109 TUIR. In questo caso la detrazione Iva sarà integrale ed il costo deducibile al 75%.  L’utilizzo dei buoni pasto può inoltre rientrare tra le spese di rappresentanza con le seguenti limitazioni:

  • Ai sensi dell’art. 109 TUIR anche tale spesa deve essere inerente, ovvero, logicamente connessa con la produzione di reddito e l’attività aziendale.
  • La spesa è deducibile nella misura del 75% del costo effettivamente sostenuto, entro il limite complessivo di dette tipologie di spese generalmente del 1.5% dei ricavi annui, ai sensi dell’artt. 108 TUIR.
  • La detrazione IVA è integrale.

Si precisa che non sono deducibili i costi per buoni pasto utilizzati per consumo personale non connesso all’attività imprenditoriale.

Trattamento fiscale per i lavoratori autonomi

Anche i lavoratori autonomi possono acquistare buoni pasto per uso proprio, allo stesso tempo sono soggetti a limitazioni del tutto simili a quelle previste per gli imprenditori individuali.

  • Deducibilità nella misura del 75% del costo sostenuto ai fini dell’imposizione diretta, entro il limite del 2% dei compensi percepiti, ai sensi del nuovo articolo 54-septies, del TUIR;
  • L’IVA   è interamente detraibile, ove sussista inerenza all’attività professionale.

Analogamente a quanto previsto per le imprese individuali, le spese non direttamente collegate all’attività non sono deducibili.

Regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario non possono beneficiare né della deduzione del costo dei buoni pasto né della detrazione IVA, in quanto il reddito viene determinato in via forfettaria e non analitica, senza rilevanza delle spese sostenute.

Conclusioni

Riassumiamo tutte le casistiche nel seguente schema

Soggetto

Imposizione diretta

Imposizione indiretta

Note

Dipendete o assimilato

Esente nel limite di 8/giorno (se elettronico)

  

Amministratore con rapporto assimilato a lavoratore dipendente

Esente nel limite di 8/giorno (se elettronico)

  

Impresa erogatrice verso dipendenti e collaboratori

Deducibile integralmente

Detraibile, IVA al 4%

 

Imprenditore individuale per uso personale

75% del costo nel limite complessivo del 1.5 % dei ricavi se spesa di rappresentanza

Detraibile, IVA al 10%

Inerenza richiesta

Lavoratore autonomo

75% del costo nel limite complessivo del 2 % dei ricavi

Detraibile, IVA al 10%

Inerenza richiesta

Regime Forfettario

 Indeducibile

Indeducibile

 

 

Circolare informativa- Modello 730/2025 Informazioni Utili

Di seguito riportiamo alcune indicazioni e informazioni utili relative alla compilazione del Modello 730.

Modello 730/2025

Il Modello 730 consente ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai collaboratori coordinati e continuativi che risultino a credito d’imposta di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga, a partire dal mese successivo alla presentazione, oppure sulla pensione, nei mesi di agosto o settembre. Il Modello 730 può essere presentato anche dagli eredi del contribuente deceduto, purché quest’ultimo avesse i requisiti necessari per l’utilizzo del modello.

Modello 730/2025 senza sostituto d’imposta

I contribuenti possono presentare il Modello 730 senza sostituto d’imposta, a prescindere dalla presenza o meno, nel 2025, di un sostituto tenuto a effettuare i conguagli. In questo caso, la dichiarazione deve essere trasmessa tramite un CAF, un professionista abilitato oppure, se si utilizza il modello precompilato, direttamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Se dalla dichiarazione risulta un credito, il rimborso sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate; in caso di debito, il contribuente dovrà procedere al pagamento mediante modello F24, che verrà eventualmente predisposto direttamente dallo studio.

Cripto-valute e attività detenute all’estero

Ricordiamo inoltre che possono utilizzare il Modello 730 anche i contribuenti che devono assolvere agli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, oppure che sono tenuti al pagamento delle imposte correlate (IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività), compilando il quadro W.

Pertanto, nel caso in cui deteniate attività finanziarie all’estero, cripto-asset o immobili situati all’estero, vi chiediamo di fornirci tutta la documentazione rilevante. A titolo esemplificativo, i report fiscali rilasciati dalla piattaforma o dall’intermediario, oppure, nel caso di immobili, la relativa documentazione e l’eventuale attestazione della tassazione patrimoniale applicata nel Paese in cui l’immobile è situato.

Oneri detraibili

Di seguito vi elenchiamo i principali e più frequenti oneri detraibili, con i relativi documenti necessari al fine della detraibilità:

-Spese sanitarie e veterinarie: scontrini “parlanti”, fatture e ricevute per visite, esami, farmaci. Si ricorda che il pagamento deve avvenire tramite modalità tracciate, ovvero bancomat, bonifici.

-Certificazione interessi passivi mutuo: rilasciata dalla banca relativa al mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

-Certificazione assicurazioni vita/infortuni: quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi detraibili.

-Spese per lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico: fatture e ricevute di bonifico parlante; indispensabile per beneficiare delle detrazioni fiscali (bonus casa, ecobonus).

-Rette di frequenza asili nido e scuola dell’infanzia: ricevute di pagamento o certificazioni rilasciate dagli istituti scolastici.

-Ricevute per attività sportiva di ragazzi tra i 5 e i 18 anni: spese sostenute per l’iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine.

-Erogazioni liberali: ricevute o quietanze di donazioni effettuate a favore di ONLUS, enti religiosi, associazioni culturali o di ricerca, versate mediante modalità c.d tracciabili 

-Spese di istruzione: tasse scolastiche, universitarie e corsi di specializzazione.

-Spese funebri: documentazione comprovante il pagamento delle spese sostenute, senza vincolo di parentela.

-Spese per intermediazione immobiliare: fattura per il compenso del mediatore immobiliare relativo all’acquisto della prima casa.

Oneri deducibili

Di seguito riportiamo i due casi più frequenti di oneri deducibili, con i documenti richiesti:

– Versamenti a forme di previdenza complementare: certificazione o documentazione attestante i contributi versati a fondi pensione.

– Contributi ai collaboratori domestici (colf, badanti):Ricevute di versamento,   per dedurre i contributi versati al collaboratore domestico.

I Sigg. Clienti che intendono avvalersi dell’assistenza dello Studio per la predisposizione del Modello 730/2025, sono invitati a fornire tutti i dati e i documenti necessari, preferibilmente entro la fine del mese di maggio.  

La documentazione potrà essere consegnata direttamente presso lo Studio oppure trasmessa via e-mail.